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misericordes. ECCO LA SECONDA PARTE DELLA SCANDALOSA E INDIGERIBILE PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO (seconda parte)

  • alessandroromiti
  • 5 mar
  • Tempo di lettura: 24 min

Per l'afflizione degli oltre 100mila volontari, si propone alla loro attenzione la seconda parte dello Statuto, da approvare il prossimo 7 Marzo. Quattro Confraternite Toscane hanno chiesto un rinvio che, ovviamente sarà negato. What else?

FIRENZE. Prosegue l'ostensione della seconda parte della proposta di variazione di Statuto che sarà votato e approvato al Nil Hotel a Firenze il prossimo 7 Marzo, e che vogliamo accompagnare con tre commenti introduttivi, ma anche molto utili alla comprensione critica della questione.

Il primo commento proviene ancora dalla Toscana: Ti posso dire che ci sono tante piccole confraternite in Toscana che concordano con la lettera scritta da Firenze. Ma hanno sempre più paura. Una domanda che mi sembra sia già un commento: nel caso che ci siano da pagare dei debiti chi è previsto che li paga nell'attuale statuto?

E ancora un secondo commento è dall'Emilia Romagna: al punto 6 dell'articolo 19, le deleghe, per l'esercizio di voto, vengono portate a due, cioè raddoppiando il potere dei delegati che, statene certi lo sappiamo bene, sono destinate ad essere assorbite dai "vassalletti" del Colonnello, come lo chiamate voi che così assicurerà i suoi interessi. Insomma, un raddoppio molto eloquente a garantire un incremento di truppe cammellate gradite alla nomenklatura. Grazie per la pubblicazione anonima.

Il terzo commento è di un volontario calabrese che invita i Governatori d'Italia a non avere paura, avvalendosi dello scudo offerto dall'anonimato: denunciate la malagestione e seguite la pagina facebook dei malpancisti "La nuova vecchia guardia".


Seguono gli articoli da 30 a 59, buona lettura ai misericordiosi tutti.

Articolo 30 – Validità delle riunioni

1.    Le riunioni del Consiglio di presidenza sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

Articolo 30 – Validità delle riunioni

1.   Le riunioni del Consiglio di presidenza sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

Articolo 31 – Attribuzioni

1.    Il Consiglio di Presidenza è l’organo di governo,

amministrazione e gestione della Confederazione.

2.    Il Consiglio di Presidenza:

a)   esegue le deliberazioni dell’Assemblea degli

Associati e del Consiglio nazionale;

b)   dirige le attività della Confederazione e ne cura la gestione amministrativa e contabile;

c)   predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre entrambi alla deliberazione del Consiglio nazionale, unitamente a una sua relazione illustrativa;

d)   predispone i programmi di attività per l’anno successivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale;

e)   autorizza le spese e delibera in ordine a quelle autorizzate dal Presidente ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, lettera c);

f)    adotta i provvedimenti resi necessari da eventi straordinari, anche in collegamento con le Pubbliche Autorità;

g)   determina le modalità di rappresentanza e di partecipazione a pubbliche manifestazioni;

h)   propone al Consiglio nazionale il conferimento di attestati e benemerenze;

i)    propone al Consiglio nazionale la determinazione della quota associativa annua

Articolo 31 – Attribuzioni

1.   Il Consiglio di Presidenza è l’organo di governo,

amministrazione e gestione della Confederazione.

2.   Il Consiglio di Presidenza:

a)   esegue le deliberazioni dell’Assemblea degli

Associati e del Consiglio nazionale;

b)   dirige le attività della Confederazione e ne cura la gestione amministrativa e contabile;

c)   predispone il bilancio preventivo, il bilancio d’esercizio ed il bilancio sociale, da sottoporre entrambi alla deliberazione del Consiglio nazionale, unitamente a una sua relazione illustrativa;

d)   predispone i programmi di attività per l’anno successivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale;

e)   autorizza le spese e delibera in ordine a quelle autorizzate dal Presidente ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, lettera c);

f)    adotta i provvedimenti resi necessari da eventi straordinari, anche in collegamento con le Pubbliche Autorità;

g)   determina le modalità di rappresentanza e di partecipazione a pubbliche manifestazioni;

h)   propone al Consiglio nazionale il conferimento di attestati e benemerenze;

i)    propone   al   Consiglio   nazionale   la

 


secondo i criteri di cui all’articolo 13 del

presente Statuto;

j)    adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio nazionale da sottoporre, a pena di decadenza, all’approvazione dello stesso Consiglio nazionale nella prima riunione utile successiva;

k)   conferisce, nel proprio seno, la funzione interinale del Tesoriere in caso di sue dimissioni, decadenza, decesso o impedimento e pone la relativa questione all’ordine del giorno del Consiglio nazionale per i provvedimenti di competenza.

determinazione della quota associativa annua secondo i criteri di cui all’articolo 13 del presente Statuto;

j)    adotta, in caso di necessità e di impossibilità di una convocazione urgente, i provvedimenti di competenza del Consiglio nazionale da sottoporre, a pena di decadenza, all’approvazione dello stesso Consiglio nazionale nella prima riunione utile successiva;

k)   conferisce, nel proprio seno, la funzione interinale del Tesoriere in caso di sue dimissioni, decadenza, decesso o impedimento e pone la relativa questione all’ordine del giorno del Consiglio nazionale per i provvedimenti di competenza.

 

Articolo 32 – Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti le deliberazioni s'intendono rigettate.

Articolo 32 – Validità delle deliberazioni

1.   Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti le deliberazioni s'intendono rigettate.

 

CAPO IV

IL PRESIDENTE, il VICEPRESIDENTE e IL TESORIERE

Articolo 33 – Attribuzioni

1.    Il Presidente è il legale rappresentante della Confederazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

2.    Il Presidente:

a)   convoca e presiede l’Assemblea degli Associati, il Consiglio nazionale e il Consiglio di presidenza;

b)   sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;

c)   sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, i documenti contabili nonché quelli inerenti i rapporti con gli istituti di credito e autorizza, sussistendo motivi di necessità e di urgenza, le spese, salva la ratifica del Consiglio di presidenza;

d)   esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3.    Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente.

4.    In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere nazionale più anziano d’età.

Articolo 33 – Attribuzioni del Presidente

1.   Il Presidente è il legale rappresentante della Confederazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

2.   Il Presidente:

a)   convoca e presiede l’Assemblea degli Associati, il Consiglio nazionale e il Consiglio di presidenza;

b)   sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;

c)   sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, i documenti contabili nonché quelli inerenti i rapporti con gli istituti di credito e autorizza, sussistendo motivi di necessità e di urgenza, le spese, salva la ratifica del Consiglio di presidenza;

d)   esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3.   Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente vicario.

4.   In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vicepresidente vicario, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente aggiunto e, in caso di assenza

anche di quest’ultimo, dal Consigliere nazionale


 

più anziano d’età.

 

Articolo 34 – Permanenza in carica

1.    Il Presidente resta in carica fino all’elezione del

nuovo Presidente.

2.    Le dimissioni del Presidente sono dirette al Vicepresidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all’atto della ricezione della relativa lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3.    In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

4.    Entro sessanta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui ai commi precedenti il Vicepresidente riunisce il Consiglio nazionale e convoca l’Assemblea degli Associati per l’elezione del nuovo Presidente. Non si procede alla convocazione dell’Assemblea se la vacanza del Presidente si verifica nell’ultimo anno del suo mandato.

Articolo 34 – Permanenza in carica

1.   Il Presidente resta in carica fino all’elezione del

nuovo Presidente.

2.    Le dimissioni del Presidente sono dirette al Vicepresidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all’atto della ricezione della relativa lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

 

 

Articolo 35 – Attribuzioni dei Vicepresidenti

1.     I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e svolgono quei particolari compiti che il Consiglio di Presidenza riterrà opportuno affidargli.

2.     In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

3.     Entro sessanta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma il Vicepresidente vicario riunisce il Consiglio nazionale e convoca l’Assemblea degli Associati per l’elezione del nuovo Presidente. Non si procede alla convocazione dell’Assemblea se la vacanza del Presidente si verifica nell’ultimo anno del suo mandato.

4.     Il Vicepresidente aggiunto sostituisce il Presidente ed il Vicepresidente vicario nelle loro funzioni istituzionali solo in caso di loro contemporanea assenza, ma non sostituisce il Presidente nei casi previsti dal comma 2.

 

 

Articolo 36 – Attribuzioni del Tesoriere

1.    Il Tesoriere cura la parte amministrativa delle attività della Confederazione, firmando i relativi documenti. Provvede, usufruendo degli uffici della struttura organizzativa, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili.

2.    Il Tesoriere presenta al Consiglio Nazionale il progetto di bilancio d’esercizio e quindi presenta all’Assemblea il predetto progetto di bilancio per la sua approvazione.


 

CAPO V

L’ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 3– Composizione

1.    L’Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, in possesso dei titoli professionali previsti dall’art.30 del D.Lgs 117/2017.

2.    L’Organo di controllo è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi membri nella riunione di insediamento.

3.    In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano.

Articolo 37 – Composizione

1.    L’Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, in possesso dei titoli professionali previsti dall’articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

2.    L’Organo di controllo è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi membri nella riunione di insediamento.

3.    In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano d’età.

 

Articolo 3– Attribuzioni

1.    L’Organo di controllo:

a)   vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

b)   vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

c)   vigila                 sull'adeguatezza                    dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

d)   esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;

e)   attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.

2.    La Confederazione attribuisce funzioni di revisione legale dei conti, laddove questa risulti obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 117/2017, all’Organo di controllo, o, in alternativa, a un revisore o a una società di revisione iscritti all’apposito registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Articolo 38 – Attribuzioni

1.   L’Organo di controllo:

a)   vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

b)   vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

c)   vigila                 sull'adeguatezza                    dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

d)   esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

e)   attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

2.   La Confederazione attribuisce la funzione di revisione legale dei conti, laddove questa risulti obbligatoria ai sensi dell’articolo 31 del CTS, all’Organo di controllo, o, in alternativa, a un revisore o a una società di revisione iscritti all’apposito registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel caso in cui la funzione di revisione legale sia ricoperta dall’Organo di controllo, i componenti dello stesso devono essere iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

CAPO VI

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 3– Composizione

1.    Il Collegio dei probiviri è l’organo di giurisdizione

interna della Confederazione ed è deputato alla

Articolo 39 – Composizione

1.   Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia e di giurisdizione interna della Confederazione ed è


decisione e alla composizione delle controversie secondo le attribuzioni conferite dal presente Statuto. Il Collegio dei probiviri è composto da cinque membri scelti tra persone autorevoli dotate di requisiti professionali idonei e di conoscenza del Movimento delle Misericordie.

2.    Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi membri nella riunione di insediamento.

3.    In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano del Collegio.

deputato alla decisione e alla composizione delle controversie secondo le attribuzioni conferite dal presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri scelti tra persone autorevoli dotate di requisiti professionali idonei e di conoscenza del Movimento delle Misericordie.

2.    Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi membri nella riunione di insediamento.

3.    In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano di servizio del Collegio.

 

Articolo 3– Attribuzioni

1.    Il Collegio dei probiviri:

a)   decide le controversie tra gli Organi della Confederazione, tra i membri degli Organi della Confederazione e l’Organo di appartenenza, tra la Confederazione e gli Associati e tra i singoli Associati tra loro;

b)   decide le controversie tra Confederazione e articolazioni decentrate nonché tra le articolazioni decentrate stesse tra loro;

c)   decide sulle questioni in materia di eleggibilità e compatibilità dei membri degli Organi confederali;

d)   decide, quale giudice d’appello, le controversie definite dai Collegi di giurisdizione interna dei singoli Associati, delle Federazioni regionali e dei comitati zonali, in quanto a esso devolute dai loro rispettivi ordinamenti interni;

e)   definisce le questioni relative all’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione;

f)    delibera in merito all'istanza di revoca del provvedimento cautelare di sospensione ai sensi dell’articolo 52.

2.    Il ricorso al Collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione formale dell'atto impugnabile ovvero dalla data della sua intervenuta conoscenza da parte dell'interessato. Le questioni relative all’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione sono sempre proponibili alla decisione del Collegio su istanza di chi vi abbia interesse.

3.    Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono immediatamente esecutive e il Collegio si esprime entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso o dalla richiesta di parere.

Articolo 40 – Attribuzioni

1.   Il Collegio dei Probiviri:

a)   decide le controversie tra gli Organi della Confederazione, tra i membri degli Organi della Confederazione e l’Organo di appartenenza, tra la Confederazione e gli Associati;

b)   decide sulle questioni in materia di eleggibilità e compatibilità dei membri degli Organi confederali, nonché sugli eventuali conflitti d’interessi;

c)   decide, quale giudice d’appello, le controversie definite dai Collegi di giurisdizione interna dei singoli Associati e delle Federazioni regionali, purché previsto dai loro rispettivi statuti;

d)   definisce le questioni relative all’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione;

e)   delibera in merito all'istanza di revoca del provvedimento cautelare di sospensione ai sensi dell’articolo 52.

2.   Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione formale dell'atto impugnabile ovvero dalla data della sua intervenuta conoscenza da parte dell'interessato. Le questioni relative all’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione sono sempre proponibili alla decisione del Collegio su istanza di chi vi abbia interesse.

3.   Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono immediatamente esecutive e il Collegio si esprime entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso o dalla richiesta di parere.

 


CAPO VII

IL CONSIGLIO DEI SAGGI

Articolo 39 – Composizione

1. Il Consiglio dei Saggi è composto da tre membri, scelti tra i più autorevoli e qualificati esponenti del Movimento delle Misericordie.

Articolo 41 – Composizione

1.     Il Consiglio dei Saggi è composto da tre

membri, scelti tra i più autorevoli e qualificati esponenti del Movimento delle Misericordie.

Articolo 40 – Attribuzioni

1.  Il Consiglio dei Saggi:

a)   esamina e verifica la conformità della condotta degli Associati rispetto ai principi informatori del Movimento delle Misericordie e del presente Statuto e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale per l'assunzione dei relativi provvedimenti;

b)   si esprime in merito all'ammissione di nuovi Associati, in ordine alla conformità della struttura e della condotta dell'aspirante Associato rispetto ai principi e alle norme di cui al presente Statuto;

c)   esamina gli statuti delle federazioni regionali, al fine di verificarne la compatibilità con i principi generali d’ispirazione del Movimento delle Misericordie e con le norme del presente Statuto;

d)   esamina gli accordi e gli atti, anche di carattere generale, delle articolazioni decentrate per verificarne la compatibilità con i principi informatori del Movimento delle Misericordie e del presente Statuto e ne dà comunicazione alle articolazioni decentrate stesse e al Consiglio nazionale per l'assunzione dei relativi provvedimenti;

e)   esprime pareri, indirizzi e raccomandazioni per richiamare al rispetto dei principi fondanti il Movimento delle Misericordie;

f)    valuta, caso per caso, gli eventuali conflitti di interesse relativi alle cariche confederali, di cui all'articolo 43 del presente Statuto;

. 2. Il ricorso al Consiglio dei Saggi per l’esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente è fatto dagli Organi della Confederazione o da chiunque vi abbia interesse e il Consiglio si esprime entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di parere.

Articolo 42 – Attribuzioni

1.  Il Consiglio dei Saggi:

a)     si esprime in merito all'ammissione di nuovi Associati, in ordine alla conformità della struttura e della condotta dell'aspirante Associato rispetto ai principi e alle norme di cui al presente Statuto;

b)     esamina gli statuti delle federazioni regionali, al fine di verificarne la compatibilità con i principi generali d’ispirazione del Movimento delle Misericordie e con le norme del presente Statuto;

c)     esamina gli accordi e gli atti, anche di carattere generale, delle articolazioni decentrate per verificarne la compatibilità con i principi informatori del Movimento delle Misericordie e del presente Statuto e ne dà comunicazione alle articolazioni decentrate stesse e al Consiglio nazionale per l'assunzione dei relativi provvedimenti;

d)     esprime pareri, indirizzi e raccomandazioni per richiamare al rispetto dei principi fondanti il Movimento delle Misericordie;

2. Il ricorso al Consiglio dei Saggi per l’esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente è fatto dagli Organi della Confederazione o da chiunque vi abbia interesse e il Consiglio si esprime entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di parere.

 

CAPO VIII

IL CORRETTORE NAZIONALE

Articolo 41 – Natura e funzioni

1.    Il    Correttore    è    l’assistente    spirituale      della

Confederazione.

2.    La sua nomina è di competenza della Conferenza Episcopale Italiana           alla                      quale       il        Consiglio

Articolo 41 – Natura e funzioni

1.   Il     Correttore    è    l’assistente    spirituale      della

Confederazione.

2.   La sua nomina è di competenza della Conferenza Episcopale Italiana           alla                      quale       il        Consiglio

L'Avv. Claudia Arena è preposta alla vigilanza dalla Confederazione e così, è anche lei una "misericordes" anche con un bel sorriso. Ieri, ha ricevuto la nostra richiesta di informativa con mail, ma non ha risposto dalle 09:21 am. Un vero peccato! È davvero sicura di essere vigile e attenta alle tutele degli associati o ha qualche piccolo "conflitto di interesse", essendo nell'organigramma dello studio con l'Avv. Giovanni Barbara e Rosanna Ricci, noti alla nostra testata per la debàcle in Corte dei Conti a Catanzaro? Ci risponderà qualcuno?

nazionale segnala uno o più nominativi.

3.    Il Correttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea. Partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio nazionale e del Consiglio di Presidenza.

4.    Il Correttore propone al Consiglio nazionale gli atti concernenti le attività religiose, quelle di culto e il progetto di formazione cristiana della Confederazione.

5.    Il Correttore può essere coadiuvato da sacerdoti, scelti anche tra i correttori degli Associati, nominati dal Consiglio nazionale su sua indicazione.

nazionale segnala uno o più nominativi.

3.   Il Correttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea. Può partecipare altresì alle riunioni del Consiglio nazionale e del Consiglio di Presidenza.

4.   Il Correttore propone al Consiglio nazionale gli atti concernenti le attività religiose e il progetto di formazione cristiana della Confederazione.

5.   Il Correttore può essere coadiuvato da sacerdoti, scelti anche tra i correttori degli Associati, nominati dal Consiglio nazionale su sua indicazione.

 

TITOLO V

NORME GENERALI SUGLI ORGANI

Articolo 42 – Eleggibilità e durata degli Organi

1.    Sono eleggibili alle cariche sociali della Confederazione gli iscritti agli Associati che abbiano compiuto, nel giorno fissato per l'elezione, il diciottesimo anno d’età.

2.    Tutti gli Organi sociali durano in carica quattro anni e – fatta eccezione per i membri del Consiglio dei Saggi – sono rieleggibili per due ulteriori mandati.

Articolo 42 – Eleggibilità e durata degli Organi

1.   Sono eleggibili alle cariche sociali della Confederazione gli iscritti agli Associati che abbiano compiuto, nel giorno fissato per l'elezione, il diciottesimo anno d’età.

2.   Tutti gli Organi sociali durano in carica quattro anni ed i loro membri non sono rieleggibili per oltre tre mandati consecutivi.

 

Articolo 43 – Incompatibilità

1.    Tutte le cariche confederali sono incompatibili con cariche politiche e istituzionali di qualsiasi livello, fatta eccezione per quelle conseguenti all'esercizio del mandato confederale. Sono, altresì, incompatibili con le cariche confederali quelle che possono configurare un conflitto d'interessi da valutare, caso per caso, dal Consiglio dei Saggi.

 

2.    Le cariche di membro dell’Organo di controllo e del Collegio dei probiviri sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica, funzione o impiego nella Confederazione.

Articolo 43 – Incompatibilità

1.   Tutte le cariche confederali sono incompatibili con cariche politiche e istituzionali di qualsiasi livello, fatta eccezione per quelle conseguenti all'esercizio del mandato confederale. Tutte le cariche sono altresì incompatibili con incarichi di lavoro dipendente o autonomo svolti presso la Confederazione e tutti i suoi Associati. Resta applicabile l’articolo 2475-ter del Codice Civile in tema di conflitto d’interessi e sono, altresì, incompatibili con le cariche confederali quelle che possono configurare un conflitto d'interessi da valutare, caso per caso, dal Collegio dei Probiviri.

2.   Le cariche di membro dell’Organo di controllo e del

Collegio dei probiviri sono altresì incompatibili con

qualsiasi altra carica, funzione o impiego nella Confederazione.

 

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

Articolo 44 – Partecipazione e decentramento

1.    La Confederazione favorisce e incoraggia la partecipazione degli Associati alla vita del Movimento, riconosce e promuove forme di organizzazione decentrata a livello regionale e zonale al fine di realizzare un più adeguato

decentramento   amministrativo   e   una

Articolo 44 – Partecipazione e decentramento

1.   La Confederazione favorisce e incoraggia la partecipazione degli Associati alla vita del Movimento, riconosce e promuove forme di organizzazione decentrata a livello regionale ed eventualmente anche zonale, al fine di realizzare

un più adeguato decentramento amministrativo e


rappresentanza più diretta degli Associati anche di fronte alle pubbliche autorità.

2.    Le articolazioni territoriali decentrate costituiscono parte integrante della Confederazione ed hanno autonomia giuridica e organizzazione, gestione patrimoniale, finanziaria e di bilancio autonome nell’ambito dei principi dettati dalle norme del presente Statuto.

 

 

 

 

 

 

 

3.    Le funzioni esercitate dalle articolazioni decentrate sono definite dal presente Statuto.

 

4.    La Confederazione effettua un monitoraggio costante delle attività delle articolazioni territoriali, vigilando affinché la loro azione sia conforme alle disposizioni del presente Statuto.

5.    La Confederazione promuove e sviluppa attività di controllo sugli atti e le azioni delle articolazioni territoriali decentrate, esercitando altresì ogni forma di intervento sia preventivo che correttivo, ai sensi del presente Statuto, in tutte le situazioni di contrasto con i valori, i principi fondativi, il perseguimento delle finalità istituzionali e l’immagine comune del Movimento delle Misericordie.

una rappresentanza più diretta degli Associati anche di fronte alle pubbliche autorità locali.

2.    Le Federazioni regionali agiscono in coordinamento con i principi e le direttive indicate dalla Confederazione, ma hanno autonomia giuridica e organizzativa, gestionale e patrimoniale, finanziaria e di bilancio.

3.    La Confederazione interagisce, nell’ambito della delega di funzioni, con le sole Federazioni regionali; qualora ne ricorrano i presupposti ex articolo 9 del presente Statuto e vengano costituiti Coordinamenti zonali, quest’ultimi interagiscono con le Federazioni regionali, nell’ambito della delega di funzioni che quest’ultime gli attribuiscono.

4.    Le funzioni esercitate dalle Federazioni regionali e, per delega di quest’ultime, dai Coordinamenti zonali, nonché le modalità con cui le stesse sono esercitate, sono definite dal presente Statuto.

5.    La Confederazione effettua un monitoraggio costante delle attività delle Federazioni regionali, vigilando affinché la loro azione sia conforme alle disposizioni del presente Statuto.

6.    La Confederazione promuove e sviluppa attività di controllo sull’operato delle Federazioni regionali e, attraverso quest’ultime, anche sull’operato dei Coordinamenti zonali, esercitando altresì ogni forma di intervento sia preventivo che correttivo, ai sensi del presente Statuto, in tutte le situazioni di contrasto con i valori, i principi fondativi, le finalità istituzionali e l’immagine comune del Movimento delle Misericordie.

 

Articolo 45 – Principi generali di costituzione del decentramento

1.    L’organizzazione decentrata della Confederazione si articola in federazioni regionali e in comitati zonali. Essi sono costituiti esclusivamente da Associati alla Confederazione che abbiano sede e operatività nell’ambito territoriale di competenza di tali articolazioni.

2.    L’iniziativa di costituzione delle federazioni regionali e dei comitati zonali è assunta dagli Associati che operano nel relativo territorio e deve essere approvata dalla maggioranza di due terzi degli stessi purché in regola con le quote associative.

 

 

3.    Acquisito il parere del Consiglio dei Saggi ai sensi dell’art. 40 c. 1 lett. c) del presente Statuto e verificate le condizioni istitutive, il Consiglio

Nazionale delibera il riconoscimento della federazione regionale e del comitato zonale.

Articolo 45 – Principi generali di costituzione del decentramento

1.     Le Federazioni regionali ed eventualmente i Coordinamenti zonali sono riconosciuti dalla Confederazione e sono costituiti esclusivamente da Associati alla Confederazione che abbiano sede e operatività nell’ambito regionale e/o territoriale di competenza di tali articolazioni.

2.    Ciascun territorio regionale che soddisfa le condizioni di seguito esposte si dota di una Federazione regionale. L’iniziativa di costituzione delle Federazioni regionali e dei Coordinamenti zonali è assunta dagli Associati che operano nel relativo territorio e, per essere riconosciuta dalla Confederazione, deve essere approvata dalla maggioranza di due terzi degli stessi, purché in regola con le quote associative.

3.    Acquisito il parere del Collegio dei Probiviri sullo statuto, Il Consiglio Nazionale delibera il riconoscimento e la conseguente affiliazione della Federazione regionale e, su parere favorevole di

quest’ultima, dei Coordinamenti zonali afferenti al


4.    Con il riconoscimento della Confederazione la federazione regionale od il comitato zonale divengono parte integrante del Movimento e della stessa Confederazione. Tutti gli Associati alla Confederazione aventi sede nel medesimo ambito territoriale, sono automaticamente aderenti alla federazione regionale e/o al comitato zonale riconosciuto.

 

 

5.    Nel territorio di una stessa regione è consentita la costituzione di una sola federazione regionale. Nel territorio di una stessa area territoriale omogenea è consentita la costituzione di un solo comitato zonale.

 

6.    Fino alla costituzione delle federazioni regionali e dei comitati zonali, le loro funzioni sono svolte, con efficacia nel relativo ambito territoriale, dalla Confederazione.

territorio della stessa.

4.    L’adesione ai Coordinamenti zonali, laddove costituiti, e alle Federazioni regionali costituisce una condizione necessaria per l’iscrizione alla Confederazione.

5.    Nel territorio di una stessa regione la Confederazione può riconoscere la costituzione di una sola Federazione regionale. Allo stesso modo, nel territorio di una stessa area territoriale omogenea, può essere riconosciuta solo la costituzione di un solo Coordinamento zonale.

6.    Fino alla costituzione delle Federazioni regionali e degli eventuali Coordinamenti zonali, le loro funzioni sono svolte, con efficacia nel relativo ambito territoriale, dalla Confederazione.

 

La bozza della variazione dello Statuto è stata spedita anche al Correttore Nazionale. Chissà se vi ha fatto delle note critiche o se ha detto "tutto va ben, Madam la Marchesa". Il già Vescovo non ci ha mai ricevuti: un vero peccato!

Articolo 46 – Costituzione delle federazioni regionali

1.   Le federazioni regionali devono darsi uno Statuto, che ne determina le funzioni fondamentali e ne disciplina l’organizzazione amministrativa, articolata per organi di rappresentanza generale, di governo e di controllo amministrativo e contabile.

2.   Gli Statuti delle federazioni regionali devono ispirarsi al principio della rappresentanza universale degli aderenti e di democrazia partecipativa ed elettiva.

3.   Prima della costituzione formale delle federazioni regionali gli Statuti deliberati devono essere sottoposti all’esame della Confederazione che vi provvede tramite il Consiglio dei Saggi al fine di verificarne la compatibilità con i principi generali di ispirazione del Movimento delle Misericordie e con le norme del presente Statuto.

4.   Le Associazioni aventi sede e operatività nel territorio delle Provincie di Trento e Bolzano possono costituire una propria federazione provinciale, con gli stessi compiti e funzioni di quella regionale.

5.   Le Associazioni aventi sede e operatività nel territorio di due o più Regioni contigue o delle Province di Trento e Bolzano possono costituire una propria federazione interregionale o interprovinciale, con gli stessi compiti e funzioni di quella regionale o provinciale.

6.   Alle federazioni interregionali o interprovinciali si

applicano le norme del presente Statuto che disciplinano le federazioni regionali e provinciali,

Articolo 46 – Costituzione delle Federazioni regionali

1.   Le Federazioni regionali devono darsi uno Statuto, che ne determina le funzioni fondamentali e ne disciplina l’organizzazione amministrativa, articolata per organi di rappresentanza generale, di governo e di controllo amministrativo e contabile.

2.  Gli Statuti delle Federazioni regionali devono ispirarsi al principio della rappresentanza universale degli aderenti e di democrazia partecipativa ed elettiva.

3.  Prima della costituzione formale delle Federazioni regionali gli Statuti deliberati devono essere sottoposti all’esame della Confederazione che vi provvede tramite il Collegio dei Saggi al fine di verificarne la compatibilità con i principi generali di ispirazione del Movimento delle Misericordie e con le norme del presente Statuto.

4.  Le Associazioni aventi sede e operatività nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano possono costituire una propria Federazione regionale una propria Federazione provinciale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.


ivi     comprese         quelle            sui         controlli         della Confederazione.

 

 

Articolo 4– Costituzione dei comitati zonali

1.    Gli Associati alla Confederazione possono organizzarsi in Comitati zonali per conseguire una più adeguata rappresentanza e funzionalità in ambiti territoriali omogenei.

2.    La costituzione di comitati zonali deve essere previamente approvata dalla Confederazione che vi provvede tramite il Consiglio dei Saggi sentito il parere della Federazione regionale competente.

3.    I Comitati zonali hanno autonomia giuridica e organizzazione, gestione patrimoniale, finanziaria e di bilancio autonome nell’ambito dei principi dettati dalle norme del presente Statuto.

Ai Comitati zonali si applicano, in quanto compatibili nel rispettivo ambito di competenza territoriale, le norme definite negli articoli precedenti riferite alle Federazioni regionali.

Articolo 47 – Costituzione dei Coordinamenti zonali

1.    Ogni Federazione, su parere favorevole vincolante del Consiglio nazionale della Confederazione, può autorizzare la costituzione di uno o più Coordinamenti al fine di conseguire una più adeguata rappresentanza e funzionalità in ambiti territoriali omogenei.

2.    Ai sensi dell’art. 9 del presente statuto, questi possono costituirsi se ne sussiste una adeguata consistenza numerica, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

3.    I Coordinamenti costituiti hanno autonomia giuridica e organizzazione, gestione patrimoniale, finanziaria e di bilancio autonome nell’ambito dei principi dettati dalle norme del presente Statuto.

4.    Prima della costituzione formale dei Coordinamenti gli Statuti deliberati devono essere sottoposti all’esame della Federazione regionale territorialmente competente al fine di verificarne la compatibilità con i principi generali di ispirazione del Movimento delle Misericordie e con le norme

dello Statuto della Federazione.

 

Articolo 4– Competenze

1.    Nelle materie di natura regionale e locale Confederazione mantiene funzioni di indirizzo generale ma deve rispettare le competenze specifiche dei livelli territoriali. Parimenti, sulle materie di natura nazionale le Federazioni regionali ed i Comitati zonali dovranno rispettare le funzioni, i servizi e le attività di Confederazione, senza sovrapposizioni.

 

 

 

 

2.    Entrambi i livelli – nazionale e territoriale – si relazionano con le Misericordie associate in modo autonomo, nel rispetto delle competenze definite, dandosene reciproca comunicazione.

3.    Le federazioni regionali ed i comitati zonali esercitano in particolare le seguenti funzioni:

 

 

 

 

a)   promuovono e valorizzano, in ambito territoriale, il volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie;

b)   tutelano i diritti e gli interessi degli Associati in sede regionale/zonale rappresentandoli nei

Articolo 48 – Competenze

1.   In linea di principio la Confederazione svolge le funzioni di afferenza del territorio nazionale o internazionale, le singole Federazioni regionali svolgono le funzioni di afferenza del territorio regionale e i Coordinamenti svolgono le funzioni di afferenza del territorio omogeneo di riferimento. Nelle funzioni affidate alle Federazioni ed agli eventuali Coordinamenti la Confederazione mantiene funzioni di indirizzo generale, nel rispetto delle competenze specifiche delle Federazioni stesse. Parimenti le Federazioni regionali dovranno rispettare le funzioni, i servizi e le attività di Confederazione, senza sovrapposizioni.

2.   I vari livelli – nazionale, regionale e zonale – si relazionano con le Misericordie associate in modo autonomo, nel rispetto delle competenze definite.

3.   Le Federazioni regionali svolgono le attività di interesse generale in funzione del contenuto dello statuto da queste approvato.

4.   Tenuto conto di quanto previsto al precedente comma, alle Federazioni regionali sono affidate di regola le seguenti funzioni:

a)   promozione e valorizzazione, in ambito territoriale, del volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie;

b)   tutela dei diritti e degli interessi degli Associati in  sede  regionale,  rappresentandoli  nei


confronti delle autorità civili ed ecclesiastiche della Regione;

c)   promuovono la formazione dei quadri dirigenti degli Associati e la preparazione tecnica dei confratelli secondo le specifiche normative locali ed in coerenza con gli indirizzi della Confederazione;

d)   assistono gli Associati aderenti nelle trattative con gli organi regionali, provinciali e locali per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro affidare;

e)   stipulano accordi, convenzioni e contratti in nome e per conto degli Associati del territorio regionale o di alcuni di essi, anche per lo svolgimento di servizi e di attività che essi intendano esercitare in forma congiunta;

f)    collaborano, per il raggiungimento dei rispettivi scopi statutari, con le corrispondenti articolazioni decentrate della Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue “Fratres” delle Misericordie d’Italia previa formale autorizzazione da parte degli organi nazionali della Consociazione medesima;

g)   svolgono ogni altra attività ritenuta utile e necessaria per gli Associati, purché compatibile con i principi istituzionali del Movimento delle Misericordie e con i compiti e le funzioni della Confederazione.

confronti delle autorità civili ed ecclesiastiche della Regione;

c)   promozione ed esercizio della preparazione tecnica delle sorelle e dei fratelli  secondo le specifiche normative regionali, in coerenza con gli indirizzi della Confederazione;

d)   assistenza degli Associati aderenti nelle trattative con gli organi regionali, provinciali e locali per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro affidare;

e)   stipula di accordi, convenzioni e contratti in nome e per conto degli Associati del territorio regionale o di alcuni di essi, anche per lo svolgimento di servizi e di attività che essi intendano esercitare in forma congiunta;

f)    svolgimento di ogni altra attività ritenuta utile e necessaria per gli Associati, purché compatibile con i principi istituzionali del Movimento delle Misericordie, con i compiti e le funzioni della Confederazione e laddove la Federazione abbia dato atto di poter svolgere adeguatamente la funzione in discussione.

 

5. Tenuto conto di quanto previsto ai precedenti commi, ai Coordinamenti verranno affidate dalla Federazione di riferimento, funzioni specifiche in base alle necessità territoriali.

 

TITOLO VII

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 49 – Perdita della qualità di Associato

1. L'Associato       cessa      di                         appartenere                         alla Confederazione per recesso o esclusione.

Articolo 49 – Perdita della qualità di Associato

1.     L'Associato      cessa      di                         appartenere                         alla Confederazione per recesso o esclusione.

 

Articolo 50 – Recesso

1.    Oltre che nei casi previsti dalla legge, l’Associato

recede quando:

a)   abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b)   non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi confederali.

2.    La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Confederazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima.

Articolo 50 – Recesso

1.   Oltre che nei casi previsti dalla legge, l’Associato

recede quando:

a)   abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b)   non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi confederali.

2.   La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Confederazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta tre

mesi prima.

 

Articolo 51 – Esclusione

1.    Oltre che nei casi previsti dalla legge, è disposta

l'esclusione dell’Associato che:

Articolo 51 – Esclusione

1.   Oltre che nei casi previsti dalla legge, è disposta

l'esclusione dell’Associato che:

Il Colonnello Corsinovi ha dato ordine di serrare le fila. I vassalletti, saranno pronti al Nil Hotel con tutte le deleghe possibili per superare le formalità e approvare lo scandaloso documento di "stravolgimento dello Statuto", versione "ad nomenklaturam".

a)   abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b)   non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi confederali;

c)   non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le deliberazioni assunte dagli Organi confederali;

d)   si renda moroso, per oltre un triennio e per causa a esso imputabile, nel versamento della quota associativa o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Confederazione;

e)   assuma condotte non conformi ai principi della dottrina cristiana ispiratrice del Movimento delle Misericordie, della moralità e dell'etica del volontariato.

2.    Il Consiglio di presidenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita l’Associato a rimuovere il motivo di esclusione.

3.    Decorsi almeno due mesi dal ricevimento del suddetto invito senza che l’Associato si sia ricondotto a regola, l’Assemblea degli Associati ne delibera l’esclusione che viene comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

 

4.    Con analogo procedimento è disposta l’esclusione per cessata attività dell’Associato del quale sia stata verificata l’estinzione o comunque l’assenza di vitalità sociale da oltre due anni, sentite anche la Federazione regionale ed il Comitato zonale competenti.

a)   abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b)   non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi confederali;

c)   non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le deliberazioni assunte dagli Organi confederali e che, durante il periodo di sospensione, sebbene richiamato, non abbia cessato dai comportamenti contestati;

d)   si renda moroso, per oltre un biennio e per causa a esso imputabile, nel versamento della quota associativa o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Confederazione;

e)   assuma condotte non conformi ai principi della dottrina cristiana ispiratrice del Movimento delle Misericordie, della moralità e dell'etica del volontariato.

2.   Il Consiglio di presidenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, invita l’Associato a rimuovere il motivo di esclusione.

3.   Decorsi almeno due mesi dal ricevimento del suddetto invito senza che l’Associato si sia ricondotto a regola o abbia inviato note a difesa instaurando un confronto con la Confederazione, l’Assemblea degli Associati ne delibera l’esclusione che viene comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

4.   Con analogo procedimento è disposta l’esclusione per cessata attività dell’Associato del quale sia stata verificata l’estinzione o comunque l’assenza di vitalità sociale da oltre due anni, sentite anche la Federazione regionale ed il Comitato zonale

competenti.

 

Articolo 52 – Sospensione

1.    Nei casi che comportano l’esclusione, il Consiglio nazionale può adottare nei confronti dell’Associato un motivato provvedimento cautelare di sospensione per un periodo non superiore a sei mesi.

2.    Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato all’Associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’Associato può proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, istanza motivata di revoca al Collegio dei probiviri. Il Collegio dei probiviri decide sull'istanza di revoca proposta dall'Associato nei trenta giorni successivi.

Articolo 52 – Sospensione

5.   La sospensione può essere comminata dalla Federazione regionale a cui l’Associato appartiene nel caso in cui quest’ultimo assuma condotte non conformi alle delibere degli organi nazionali e/o regionali.

6.   La sospensione comporta il richiamo all’Associato di adeguarsi alle delibere ed agli statuti richiamati, nonché di rimuovere gli ostacoli e di cessare dai comportamenti sanzionati entro il termine del periodo di sospensione, dopo il quale, se questo non avviene, potrà essere proposto o un periodo di commissariamento o la definitiva sanzione dell’esclusione.

7.   Durante il periodo di sospensione l’Associato non potrà partecipare alle assemblee nazionali e territoriali, né ad alcun evento organizzato dalla Confederazione o dagli altri organismi territoriali

(federazioni e coordinamenti); non potrà altresì usufruire dei servizi della Confederazione, né di


 

quelli degli altri organismi territoriali.

1.   La sospensione non esonera l’Associato dal

pagamento delle quote associative, sia nazionali che territoriali, per tutta la sua durata.

 

 

Articolo 53 – Commissariamento

1.   Nel caso un Associato non sia in grado di garantire il normale funzionamento dell’organizzazione, neppure attraverso l’opera dei propri organi di garanzia, la Confederazione nomina su richiesta dello stesso Associato o della Federazione regionale al quale appartiene un Commissario straordinario che sostituisce gli organi amministrativi dell’Associato e provvede all’ordinaria amministrazione, cercando di ricostituire le condizioni perché si ristabilisca la normale vita associativa, provvedendo ad indire le elezioni nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un anno di tempo.

2.   Al termine di tale periodo, nel caso non sia possibile ricostituire gli organi associativi, la Confederazione, sulla scorta della relazione del Commissario e della Federazione di competenza, decide se prolungare il Commissariamento o se proporre all’assemblea dell’Associato il suo scioglimento e la sua conseguente liquidazione.

3.   Il commissariamento potrà anche essere disposto in seguito ad un periodo di sospensione, durante il quale l’Associato non si sia adeguato ai richiami ed alle disposizioni degli organismi territoriali, come previsto dall’art. 52.

4.   Il Commissario straordinario viene nominato dal Consiglio Nazionale (alternativa: Consiglio di Presidenza), su proposta della Federazione di

competenza.

Articolo 53 – Conseguenze della perdita della qualità di Associato

1.    L’Associato che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte della Confederazione non può ripetere le quote versate né alcun'altra somma a qualsiasi titolo corrisposta e non ha alcun diritto sul patrimonio della Confederazione.

2.    L’Associato che cessi di far parte della Confederazione deve comunque corrispondere la quota associativa relativa all’anno in corso.

3.    All’Associato che cessi di far parte della Confederazione è inibito l’uso della denominazione e di ogni altro segno distintivo che possa ricondurre all’appartenenza dell’associato al movimento delle Misericordie.

4.    La perdita della qualità di Associato alla Confederazione comporta l’automatica decadenza dello stesso dalla federazione regionale o comitato zonale territorialmente competente.

Articolo 54 – Conseguenze della perdita della qualità di Associato

5.   L’Associato che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte della Confederazione non può richiedere le quote versate né alcun'altra somma a qualsiasi titolo corrisposta e non ha alcun diritto sul patrimonio della Confederazione.

6.   L’Associato che cessi di far parte della Confederazione deve comunque corrispondere la quota associativa relativa all’anno in corso.

7.   All’Associato che cessi di far parte della Confederazione è inibito l’uso della denominazione e di ogni altro segno distintivo che possa ricondurre all’appartenenza dell’associato al movimento delle Misericordie.

8.   La perdita della qualità di Associato alla Confederazione comporta l’automatica decadenza dello stesso dalla Federazione regionale e dall’eventuale Coordinamento zonale territorialmente competente.


 

TITOLO VIII

ESTINZIONE, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE - DEVOLUZIONE DEI BENI

Articolo 54 – Liquidazione

1. Dichiarata l’estinzione o disposto lo scioglimento della Confederazione, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 5

5 – Liquidazione

1. Disposto lo scioglimento della Confederazione, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

 

Articolo 55 – Devoluzione dei beni

1. I beni della Confederazione, che residuano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore con analoghe finalità per lo svolgimento di attività di carattere caritatevole, umanitario o di assistenza di ispirazione cristiana.

Articolo 5

6 – Devoluzione dei beni

1.     I beni della Confederazione, che residuano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore con analoghe finalità per lo svolgimento di attività di carattere caritatevole, umanitario o di assistenza di ispirazione cristiana.

 

TITOLO IX ARBITRATO

Articolo 56 - Procedimento

1.    Dopo la conclusione della procedura davanti al Collegio dei probiviri ed entro sei mesi dalla data della comunicazione formale della decisione di cui all’articolo 38 del presente Statuto, è consentito l’esperimento dell’arbitrato.

2.    Ciascuna parte provvederà alla nomina del proprio arbitro e alla sua comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'altra parte. Entro venti giorni dal ricevimento della stessa, l'altra parte provvederà alla nomina del proprio arbitro e alla sua comunicazione alla controparte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il terzo arbitro, con funzione di Presidente del collegio arbitrale, sarà nominato di comune accordo dai primi due arbitri ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, su istanza anche di una sola parte o del suo arbitro. Nel caso in cui una parte non provveda alla nomina del proprio arbitro, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Firenze su istanza della parte interessata.

3.    L'arbitrato ha natura irrituale.

4.    Il lodo arbitrale deve essere pronunciato nel termine di centottanta giorni.

5.    Il  Collegio  arbitrale  può  sospendere,  in  via

cautelare, l'efficacia esecutiva delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

 

 






Articolo 57 – Regolamento di esecuzione

1. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto è approvato dall’Assemblea degli Associati.

Articolo 57 – Regolamento di esecuzione

1. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto ed  il  Regolamento  elettorale  sono  approvati

dall’Assemblea degli Associati.

 

Articolo 58 – Rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme del D. Lgs 117/2017, di ogni altra disposizione di legge in materia e del Codice di diritto Canonico.

Articolo 58 – Rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme del Codice del Terzo Settore e, di ogni altra disposizione di legge in materia.

 


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