misericordes. A GRANDE RICHIESTA LO SCANDALOSO DOCUMENTO DI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO (parte prima)
- alessandroromiti
- 21 ore fa
- Tempo di lettura: 29 min
Alcuni Governatori ci chiedono di pubblicare per esteso il documento che sarà proposto all’approvazione della Assemblea generale il prossimo sabato 7. Esiste sempre il sentimento della vergogna?
I sommi capi ci fanno scrivere dai loro Avvocati Giovanni Barbara e Rosanna Ricci, pensando di intimidirci. Ci tremano le mutande! (così disse l'Avv. di Mario Vanni nel processo Pacciani)
FIRENZE. Su richiesta di alcuni Governatori malpancisti, abbiamo deciso di pubblicare il documento che è in esame alle Misericordie e andrà in votazione all’Assemblea per delle significative modifiche allo Statuto di Confederazione. Per fare questo documento – che a nostro modesto parere di contribuenti e cittadini è un “vero porcaio” – c’è anche una commissione chiamata appunto “Commissione Statuto”. Alcuni commenti sono provenienti da alcune Confraternite di diverse regioni d’Italia che si sono fatte coraggio dopo che quattro primarie Confraternite toscane sono venute fuori con una lettera di protesta e richiesta di rinvio. Insomma sembra crescere il malumore: i Governatori tutti, hanno un limite che li obbliga al rispetto della dignità funzionale di “proposto”. Come possono ignorarlo?
PRIMO COMMENTO: la relazione di cui all'art.3 della nuova proposta punto 5-g) per cui “effettua un monitoraggio costante delle attività degli Associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale e predisponendo una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo Settore”; Orbene, perché non è inviata almeno per conoscenza all'Arcivescovo di Firenze, alla CET e alla CEI? così almeno sarebbero informati di quello che combinano? .....
SECONDO COMMENTO: Ritengo la proposta PERFETTAMENTE in linea con i principi della CONFEDERAZIONE SPA! magari quotata in borsa.... CHE IDDIO GLIENE RENDA MERITO!
Per comodità di lettura, faremo due parti, scusandoci per delle anomalie dovute alla migrazione del copia/incolla dalla pagina in PDF: questa edizione odierna comprende gli articoli dal 1 al 29, quella di domani comprenderà gli articoli da 30 a 59. Intanto stamane abbiamo scritto anche all’Avv. Claudia Arena di Milano, quale incaricata della funzione di vigilanza della Confederazione, per sapere se era lei quella che doveva vigilare e se, soprattutto, aveva vigilato. Non ci ha dato nemmeno risposta.
Noi tireremo dritti, comunque. Buona lettura
A tutte le Misericordie C.A. del Governatore
E p.c.
Al Correttore Nazionale, Agli Organi confederali, Ai Presidenti delle Federazioni/ Conferenze costituite
Alle Articolazioni territoriali
Il Consiglio Nazionale, ha deliberato che, in merito al testo statutario proposto, il Movimento potrà esprimere il proprio parere inviando contributi, commenti, emendamenti e suggerimenti utili al confronto alla mail direzione@misericordie.org entro il giorno 2 marzo p.v.
Il Consiglio Nazionale una volta recepiti tutti i contributi, potrà raccoglierli e portarli in Assemblea per la discussione del punto all’OdG. Il Direttore Generale
Gianluca Staderini
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA – Rete associativa
STATUTO
Approvato dall’Assemblea Nazionale di Lucca l’8 giugno 2019
con proposte modifiche della COMMISSIONE STATUTO
VERSIONE ATTUALE - In rosso le parti da eliminare; | VERSIONE MODIFICATA - in giallo le parti integrate e riscritte; |
TITOLO I PRINCIPI ISPIRATORI | |
Articolo 1 – Origini e ispirazione 1. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia riconosce la propria origine nell’Associazione fondata a Pistoia il 25 settembre 1899 e ne mantiene salde le motivazioni all’unità e alla rappresentanza dell’intero Movimento delle Misericordie d’Italia. 2. La Confederazione riunisce le Misericordie che operano nel volontariato dei servizi alla persona e altre associazioni con analoghe finalità le quali, per ragioni storiche o territoriali, pur aderendo ai principi di Misericordia abbiano una diversa denominazione. 3. La Confederazione garantisce il rispetto dei valori di appartenenza alla religione cattolica anche nella semplice operatività quotidiana, consapevole che la forza vitale delle Misericordie è rappresentata dalla centralità della carità cristiana e dall’essere gli Associati prima Confratelli in Cristo e poi aderenti alle singole realtà associative. | Articolo 1 – Origini e ispirazione 1. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, rete associativa e organizzazione di volontariato ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 - di seguito anche Codice del Terzo Settore o CTS - riconosce la propria origine nell’Associazione fondata a Pistoia il 25 settembre 1899 e ne mantiene salde le motivazioni all’unità e alla rappresentanza dell’intero Movimento delle Misericordie d’Italia. 2. La Confederazione riunisce le Misericordie che operano nel volontariato dei servizi alla persona, associazioni che mantengono piena autonomia sotto i profili giuridico, organizzativo, amministrativo, patrimoniale, finanziario e operativo. 3. La Confederazione garantisce il rispetto dei valori di appartenenza alla religione cattolica anche nella semplice operatività quotidiana, consapevole che la forza vitale delle Misericordie è rappresentata dalla centralità della carità cristiana e dall’essere gli Associati prima sorelle e fratelli in Cristo e poi aderenti alle singole realtà associative. |
| |
Articolo 2 - Comunità spirituale e operativa 1. Gli iscritti alle Misericordie e alle altre Organizzazioni che aderiscono alla Confederazione costituiscono una comunità spirituale e operativa e pertanto ne può essere richiesta la mobilitazione caritativa da parte della Confederazione stessa attraverso le relative Associazioni di appartenenza. | Articolo 2 - Comunità spirituale e operativa 1. Gli iscritti alle Misericordie e alle altre Organizzazioni che aderiscono alla Confederazione costituiscono una comunità spirituale e operativa e pertanto ne può essere richiesto, ai soli fini di coordinamento e nel rispetto dell’autonomia amministrativa e gestionale di ogni singolo ente, l’impegno caritativo e solidaristico da parte della Confederazione stessa attraverso le relative Associazioni di appartenenza. |
| |
Articolo 3 - Finalità 1. La Confederazione fonda istituzionalmente la propria attività sul rispetto e sulla condivisione di | Articolo 3 - Finalità 1. La Confederazione fonda istituzionalmente la propria attività sul rispetto e sulla condivisione di |
ogni situazione di bisogno e su un costante impegno di carità e di giustizia nella società civile come testimonianza diretta e concreta del messaggio cristiano. 2. La Confederazione s’impegna a contribuire all’analisi dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, e a promuovere, nei propri settori d'intervento, i diritti primari alla vita, alla dignità umana e alla salute, nonché a realizzare opera di formazione, di prevenzione, di educazione sociale e sanitaria e alla solidarietà, per la crescita civile, culturale e religiosa della società a misura d'uomo. 3. Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati la Confederazione, quale “casa comune del Movimento delle Misericordie”, riconosce l’autonomia degli Associati come soggetti liberamente partecipanti alla Confederazione stessa, ne tutela la libera organizzazione statutaria, regolamentare e finanziaria, è garante dell’identità condivisa, del rispetto dei principi ispiratori e della coerenza delle azioni promosse da tutti gli Associati. 4. La Confederazione, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge le funzioni tipiche delle reti associative e sviluppa attività di interesse generale nei seguenti ambiti: a) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; b) attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; e) interventi e prestazioni sanitarie; f) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti. | ogni situazione di bisogno e su un costante impegno di carità e di giustizia nella società civile come testimonianza diretta e concreta del messaggio cristiano. 2. La Confederazione s’impegna a contribuire all’analisi dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, e a promuovere, nei propri settori d'intervento, i diritti primari alla vita, alla dignità umana e alla salute, nonché a realizzare opera di formazione, di prevenzione, di educazione sociale e sanitaria e alla solidarietà, per la crescita civile, culturale e religiosa della società a misura d'uomo. 3. Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati la Confederazione, quale “casa comune del Movimento delle Misericordie”, riconosce l’autonomia degli Associati come soggetti liberamente partecipanti alla Confederazione stessa, ne rispetta la libera ed autonoma organizzazione regolamentare, amministrativa e finanziaria, è garante dell’identità condivisa e dell’equilibrio tra unità del Movimento e autonomia territoriale. 4. La Confederazione, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge le funzioni tipiche delle reti associative e sviluppa attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, nei seguenti ambiti: a) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore – lettera m; b) attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni – lettera y; c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo – lettera i; d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni – lettera a; e) interventi e prestazioni sanitarie – lettera b; f) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni – lettera c; g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni – lettera n; h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale |
C'aveva visto bene il Giani regionale: le Misericordie sono diventate delle aziende. A questo punto perché non passarle in gestione a Trump, che lui trasferisce tutto alla base militare di Camp Darby a Migliarino e la blinda per fare il business come piace a lui, cioè a loro.
5. Al fine del raggiungimento delle attività di interesse generale sopra indicate:
a) cura che sia conservato e ravvivato lo spirito di solidarietà umana degli Associati, anche in conformità alle tradizioni storiche del Movimento e di ciascuno associato;
b) provvede al coordinamento degli Associati, anche in relazione alle richieste delle pubbliche autorità;
c) tutela i diritti e gli interessi degli Associati e li rappresenta nei rapporti con le autorità civili ed ecclesiastiche a livello nazionale;
d) promuove la costituzione di nuove Misericordie
e l’adesione di altri Associati;
e) fornisce supporto agli Associati nei vari settori di attività anche mediante l’opera di consulenti esterni;
f) effettua un monitoraggio costante delle attività degli associati, vigilando affinché la loro azione sia conforme alle disposizioni del presente Statuto e della legge;
g) promuove e sviluppa attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo, nei confronti degli Associati, esercitando altresì ogni forma di intervento sia preventivo che correttivo, ai sensi del presente Statuto, in tutte le situazioni di contrasto con i valori, i principi fondativi, il perseguimento delle finalità istituzionali e l’immagine comune del Movimento delle Misericordie;
h) studia i problemi della carità, dell'assistenza pubblica e privata e dei servizi di soccorso formulando proposte agli enti pubblici per un sempre più efficace inserimento del volontariato nei suoi vari settori d’intervento;
i) promuove ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obbiettivi istituzionali;
j) promuove e aderisce a iniziative di volontariato internazionale intrattenendo a tal fine i rapporti con istituzioni di altri Stati, anche attraverso la partecipazione a organismi internazionali;
k) partecipa a enti e organismi, costituiti o da costituire, purché non svolgano attività in contrasto con i principi costitutivi della Confederazione;
l) promuove, organizza e coordina a livello nazionale interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, servizi di accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti, interventi di protezione civile, e altre attività di volontariato, in armonia con le direttive dei competenti Ministeri o di altre istituzioni e organismi pubblici;
m) promuove e stipula partenariati, protocolli
d’intesa, accordi, convenzioni e/o contratti in dei migranti – lettera r.
5. Al fine del raggiungimento delle attività di interesse generale sopra indicate:
a) cura che sia conservato e ravvivato lo spirito di solidarietà umana degli Associati, anche in conformità alle tradizioni storiche del Movimento e di ciascuno associato;
b) assicura la rappresentanza del movimento delle Misericordie a livello nazionale e internazionale;
c) provvede al coordinamento degli Associati, anche in relazione alle richieste delle pubbliche autorità;
d) tutela i diritti e gli interessi degli Associati e li rappresenta nei rapporti con le autorità civili ed ecclesiastiche a livello nazionale, ove richiesto;
e) promuove la costituzione di nuove Misericordie
e l’adesione di altri Associati;
f) fornisce supporto agli Associati nei vari settori di attività anche mediante l’opera di consulenti esterni;
g) effettua un monitoraggio costante delle attività degli Associati, eventualmente anche con
Consiglio Nazionale del Terzo Settore;
h) promuove e sviluppa attività di controllo, in
Movimento delle Misericordie;
i) studia i problemi della carità, dell'assistenza pubblica e privata e dei servizi di soccorso formulando proposte agli enti pubblici per un sempre più efficace inserimento del volontariato nei suoi vari settori d’intervento;
j) promuove ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obbiettivi istituzionali;
k) promuove e aderisce a iniziative di volontariato internazionale intrattenendo a tal fine i rapporti con istituzioni di altri Stati, anche attraverso la partecipazione a organismi internazionali;
l) partecipa a enti e organismi, costituiti o da costituire, purché non svolgano attività in contrasto con i principi costitutivi della Confederazione;
m) promuove, organizza e coordina interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, servizi di accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti e delle persone in condizione di marginalità, interventi di protezione civile, e altre attività di volontariato, in armonia con le direttive dei competenti Ministeri o di altre istituzioni e organismi pubblici;
n) promuove e stipula partenariati, protocolli d’intesa, accordi, convenzioni o contratti anche
nome e/o per conto degli Associati o di alcuni di essi, per lo svolgimento di attività che gli stessi intendono esercitare singolarmente o in forma tra loro congiunta; n) partecipa a gare pubbliche e gestisce servizi, ove richiesta da uno o più Associati ovvero nei casi di interesse generale del Movimento, avvalendosi nell'espletamento delle attività delle capacità tecniche degli stessi Associati previe apposite intese;
o) svolge ogni altra attività ritenuta utile o necessaria purché compatibile con i principi costitutivi della Confederazione. | per agevolare lo svolgimento di attività che gli Associati intendono esercitare singolarmente o in forma tra loro congiunta; o) partecipa a gare pubbliche e gestisce servizi, ove richiesta e nel rispetto dell’autonomia statutaria, finanziaria e patrimoniale degli enti coinvolti, da uno o più Associati ovvero nei casi di interesse generale del Movimento, avvalendosi nell'espletamento delle attività delle capacità tecniche degli stessi Associati previe apposite intese; p) realizza attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida; q) svolge ogni altra attività ritenuta utile o necessaria purché compatibile con i principi costitutivi della Confederazione. 6. La Confederazione può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti. A tal fine può, tra le altre attività, effettuare operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali nonché ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio Nazionale. |
6. La Confederazione può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti. A tal fine può, tra le altre attività, effettuare operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali nonché ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio Nazionale. | |
| |
In redazione abbiamo ancora la "valigetta dei peccati": quelli del periodo di gestione della Millennium srl. Allora c'èra il Presidente Gambelli. Ne parleremo più avanti, con tanta roba datata, ma ottima. Che ne pensa il Sanchini, il Barbara e la Ricci? La apriamo insieme? | |
Articolo 4 – Rapporti con l’Autorità ecclesiastica 1. La Confederazione, in quanto associazione di laici cristiani e rilevante come tale nell’ordinamento canonico, mantiene rapporti con le Autorità ecclesiastiche competenti anche attraverso il suo Correttore. | Articolo 4 – Rapporti con l’Autorità ecclesiastica 1. La Confederazione, in quanto composta da Associazioni di ispirazione cristiana, mantiene rapporti con le Autorità ecclesiastiche competenti. |
| |
TITOLO II NORME GENERALI | |
Articolo 5 – Composizione 1. L’Associazione denominata Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia si compone di: a) tutte le Misericordie e le altre associazioni già aderenti alla data di entrata in vigore del | Articolo 5 – Composizione 1. L’Associazione denominata Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia si compone di tutte le Misericordie e le altre associazioni già aderenti alla data di entrata in vigore del presente |
presente Statuto, siano esse persone giuridiche pubbliche o private ovvero associazioni non riconosciute; b) la Consociazione nazionale donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia. 2. Possono entrare a fare parte della Confederazione, previo accoglimento della domanda di ammissione: a) le Misericordie di nuova costituzione, con sede in Italia o all’estero, a condizione che: - svolgano attività di volontariato nei servizi alla persona ispirandosi ai principi della dottrina e della carità cristiana; - presentino la nomina del Correttore da parte dell’Ordinario Diocesano competente per territorio; b) altre organizzazioni di volontariato che svolgano attività caritativa, assistenziale o di soccorso purché abbiano ispirazione cristiana e l’adempimento di una o più opere di misericordia tra le finalità statutarie. Tutti gli Associati sono organizzazioni di volontariato, iscritte nell’apposito registro, ovvero, una volta operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, iscritte nella Sezione a) Organizzazioni di volontariato, del suddetto Registro. 3. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio nazionale previa istruttoria, sentiti gli Associati del territorio e il Consiglio dei Saggi in ordine alla conformità della struttura e della condotta dell'aspirante associato rispetto ai principi e alle norme di cui al presente Statuto. 4. La Confederazione non risponde delle obbligazioni assunte dagli Associati. | Statuto. 2. Entrano a fare parte della Confederazione, previo accoglimento della domanda di ammissione: a) le Misericordie di nuova costituzione, con sede in Italia o all’estero, a condizione che: - svolgano attività di volontariato nei servizi alla persona ispirandosi ai principi della dottrina e della carità cristiana; - presentino parere favorevole espresso dalla Federazione Regionale e, laddove costituito, dal Coordinamento zonale territorialmente competenti; - presentino la richiesta di nomina del Correttore da parte dell’Ordinario Diocesano competente per territorio; b) le Federazioni Regionali costituite ed i Coordinamenti costituiti, di cui all’articolo 9 del presente statuto.
3. Tutti gli Associati sono organizzazioni di volontariato, iscritte nell’apposito registro, ovvero, una volta operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, iscritte nella Sezione a) Organizzazioni di volontariato, del suddetto Registro. 4. Le ammissioni sono ratificate dal Consiglio Nazionale, previa istruttoria affidata alle rappresentanze territoriali costituite dalle Federazioni e dai Coordinamenti di competenza, sentito anche il Collegio dei Saggi in ordine alla conformità e coerenza dell'aspirante associato rispetto ai principi e alle norme di cui al presente Statuto, secondo quanto previsto dal Regolamento. 5. Le Misericordie iscritte alla Confederazione devono necessariamente essere iscritte anche alla Federazione regionale e, laddove costituito, al Coordinamento zonale territorialmente competenti. Nessuna Associata può essere iscritta a Confederazione, se non iscritta anche alle organizzazioni territoriali di competenza e viceversa. 6. La Confederazione non risponde delle obbligazioni assunte dagli Associati. |
| |
Articolo 6 – Sede 1. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ha sede in Firenze, città madre delle Misericordie, dove nel 1244 ebbe origine la Misericordia di Firenze. | Articolo 6 – Sede 1. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ha sede in Firenze, città madre delle Misericordie, dove nel 1244 ebbe origine la Misericordia di Firenze. |
| |
Articolo 7 – Stemma e denominazione 1. Lo stemma della Confederazione è costituito da un ovale d’azzurro, fra due rami di quercia legati a fiocco da un nastro tricolore italiano, recante una croce latina di colore rosso fra le due lettere gotiche onciate “F” e “M” di colore giallo. 2. La Confederazione adotta un Marchio di azione costituito da un triangolo giallo bordato di azzurro, con tre bande di colore verde bianco e rosso al lato destro, recante una croce latina di colore rosso fra le due lettere gotiche onciate “F” e “M” di colore azzurro. 3. Gli Associati affiancano il Marchio di azione della Confederazione allo stemma proprio redatto secondo le linee guida dettate dalla Confederazione. 4. Lo stemma, il Marchio di azione, gli eventuali altri marchi registrati dalla Confederazione e la denominazione “Misericordia” o “Misericordie” sono adottati solo previa autorizzazione della Confederazione che provvede al loro deposito a norma di legge. 5. L’Associato che cessa, per qualsiasi motivo, di appartenere alla Confederazione, non ha diritto a fregiarsi di marchi, stemmi, simboli, emblemi ed ogni altro elemento o immagine che riportino o richiamino alla appartenenza dell’associazione al movimento delle Misericordie e di conseguenza deve immediatamente rimuovere tutti tali segni distintivi in qualsiasi modo esposti. | Articolo 7 – Stemma, segni distintivi e denominazione 1. Lo stemma della Confederazione è costituito da un ovale d’azzurro, fra due rami di quercia legati a fiocco da un nastro tricolore italiano, recante una croce latina di colore rosso fra le due lettere gotiche onciate “F” e “M” di colore giallo. 2. La Confederazione adotta un Marchio di azione costituito da un triangolo giallo bordato di azzurro, con tre bande di colore verde bianco e rosso al lato destro, recante una croce latina di colore rosso fra le due lettere gotiche onciate “F” e “M” di colore azzurro. 3. Gli Associati affiancano il Marchio di azione della Confederazione allo stemma proprio redatto secondo le linee guida dettate dalla Confederazione. 4. Lo stemma, il Marchio di azione, gli eventuali altri marchi registrati dalla Confederazione e la denominazione “Misericordia” o “Misericordie” sono adottati solo previa autorizzazione della Confederazione che provvede al loro deposito a norma di legge. 5. All’Associato che cessa, per qualsiasi motivo, di appartenere alla Confederazione, è fatto divieto di fregiarsi di marchi, stemmi, simboli, emblemi ed ogni altro elemento o immagine che riportino o richiamino alla appartenenza dell’associazione al movimento delle Misericordie e di conseguenza deve immediatamente rimuovere tutti tali segni distintivi in qualsiasi modo esposti. 6. Il Regolamento esecutivo dispone eventuali ulteriori misure di salvaguardia del Marchio di azione e dei correlati segni distintivi da attivare nel momento in cui un’Associazione aderisce alla Confederazione. |
| |
Articolo 8 – Natura e durata 1. La Confederazione è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore di secondo livello, iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato ed opera come rete associativa nazionale. E’ persona giuridica privata a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed è stata riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale del 12 ottobre 1992. 2. La Confederazione è associazione privata di fedeli a norma dell’ordinamento canonico. 3. La Confederazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e ha strutture e organizzazione democratiche. Si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti al Movimento delle Misericordie. | Articolo 8 – Natura e durata 1. La Confederazione è costituita agli effetti giuridici come un ente del terzo settore di secondo livello, iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazioni di volontariato e nella sezione e) Reti associative. E’ inoltre persona giuridica privata a norma dell’articolo 22 del Codice del Terzo Settore 2. La Confederazione è associazione privata di fedeli, riconosciuta anche dall’ordinamento canonico. 3. La Confederazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e ha strutture e organizzazione democratiche. Si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti al Movimento delle Misericordie. 4. Le cariche associative sono elettive e gratuite. |
4. Le cariche associative sono elettive e gratuite. 5. E’ vietata la distribuzione agli Associati, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, essendovi l’obbligo di impiegare gli stessi per la realizzazione delle finalità della Confederazione. | 5. E’ vietata la distribuzione agli Associati, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, essendovi l’obbligo di impiegare gli stessi per la realizzazione delle finalità della Confederazione. |
| |
Articolo 9 – Articolazione 1. La Confederazione si articola sui livelli nazionale e regionale. Tali livelli hanno autonomia giuridica e sono caratterizzati da organizzazione, gestione patrimoniale e finanziaria autonome, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto. 2. Le Associazioni aderenti alla Confederazione possono altresì costituire, per aree territoriali omogenee, comitati zonali dotati anch’essi di autonomia giuridica e organizzazione, gestione patrimoniale e finanziaria propria, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto. | Articolo 9 – Articolazione/Organizzazione territoriale decentrata 1. La Confederazione si articola sui livelli nazionale e regionale e zonale. Il livello regionale è costituito da soggetti di diritto distinti dalla Confederazione e, come tali, caratterizzati da piena autonomia sotto i profili giuridico, amministrativo, patrimoniale, finanziario e operativo, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto. 2. Le Associazioni aderenti alla Confederazione, in conformità con quanto definito da apposito regolamento, costituiscono per aree territoriali omogenee coordinamenti zonali, rappresentanti anch’essi soggetti di diritto distinti dalla Confederazione e, come tali, caratterizzati da piena autonomia sotto i profili giuridico, amministrativo, patrimoniale, finanziario e operativo, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto. |
| |
Articolo 10 - Patrimonio 1. Il patrimonio della Confederazione è composto dalla dotazione mobiliare e immobiliare risultante dagli inventari. Tale dotazione potrà incrementarsi mediante lasciti ed erogazioni dirette a tale finalità di soggetti pubblici e privati nonché dall’accantonamento a patrimonio di eventuali avanzi di gestione. | Articolo 10 – Patrimonio Il patrimonio è costituito: - dal fondo di dotazione - da conferimenti successivi in denaro o in beni, mobili e immobili, effettuati da terzi con vincolo di imputazione a patrimonio - dall’accantonamento a riserva di eventuali avanzi di esercizio |
| |
Articolo 11 – Entrate 1. Le entrate della Confederazione sono costituite da: a) quote associative annuali, determinate ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, lettera j) del presente Statuto; b) rendite patrimoniali; c) contributi volontari di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali; d) sovvenzioni dello Stato, degli Enti locali o di istituzioni pubbliche; e) donazioni e lasciti testamentari; f) altre entrate. | Articolo 11 – Entrate 1. Le entrate della Confederazione sono costituite da: a) quote associative annuali, determinate ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, lettera j) del presente Statuto; b) rendite patrimoniali; c) contributi di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali; d) sovvenzioni dello Stato, degli Enti locali o di istituzioni pubbliche; e) donazioni e lasciti testamentari; f) entrate derivanti da attività d’interesse generale e da attività diverse, di cui agli articoli 5 e 6 CTS; g) entrate derivanti da raccolte fondi, di cui all’articolo 7 CTS |
| h) altre entrate. |
Articolo 12 – Esercizio sociale e bilanci 1. L'esercizio sociale ha inizio con il primo giorno di gennaio e finisce con l’ultimo giorno di dicembre di ogni anno. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Nazionale approva il bilancio preventivo per l’esercizio successivo. Il bilancio preventivo viene poi portato a deliberazione dell’Assemblea ordinaria successiva. 3. Entro il trenta maggio di ogni anno deve essere approvato dall’Assemblea degli Associati il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso.
4. Il bilancio deve restare depositato nella sede della Confederazione, unitamente alle relazioni allegate, durante i quindici giorni che precedono la data dell'adunanza assembleare convocata per l'approvazione affinché gli Associati possano prenderne visione. | Articolo 12 – Esercizio sociale e bilanci 1. L'esercizio sociale ha inizio con il primo giorno di gennaio e finisce con l’ultimo giorno di dicembre di ogni anno. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Nazionale approva il bilancio preventivo per l’esercizio successivo. Il bilancio preventivo viene poi portato a deliberazione dell’Assemblea ordinaria successiva. 3. Entro il 20 giugno di ogni anno devono essere approvati dall’Assemblea degli Associati il bilancio d’esercizio ed il bilancio sociale del periodo amministrativo trascorso. 4. Il bilancio d’esercizio ed il bilancio sociale sono predisposti in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore ed alle conseguenti disposizioni ministeriali. 5. Il bilancio d’esercizio ed il bilancio sociale devono restare depositati nella sede della Confederazione, unitamente alle relazioni allegate, durante i quindici giorni che precedono la data dell'adunanza assembleare convocata per l'approvazione affinché gli Associati possano prenderne visione. 6. Il bilancio d’esercizio ed il bilancio sociale sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio. 7. Il bilancio sociale viene pubblicato entro il 30 giugno nel sito web della Confederazione. |
| |
Articolo 13 – Quota associativa - Indirizzi 1. Tutti gli Associati sono tenuti a sostenere la Confederazione il versamento di una quota associativa annuale per il ruolo di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e indirizzo che la Confederazione svolge e per i servizi generali di informazione, aggiornamento, formazione istituzionale e intervento che assicura agli Associati stessi. 2. La quota associativa viene determinata annualmente con delibera del Consiglio nazionale tenendo conto di una quota fissa, uguale per ciascun Associato e di una quota proporzionale determinata sulla base dei ricavi, rendite, proventi o entrate di ciascun Associato risultanti dal bilancio di esercizio. 3. La quota associativa è adeguata alle esigenze finanziarie della Confederazione risultanti dal bilancio preventivo. | Articolo 13 – Quota associativa - Indirizzi 1. Tutti gli Associati sono tenuti a sostenere la Confederazione con il versamento di una quota associativa annuale per il ruolo di coordinamento, rappresentanza, promozione e indirizzo che la Confederazione assicura agli Associati stessi. 2. La quota associativa viene determinata annualmente con delibera del Consiglio Nazionale, tenendo conto del fabbisogno di Confederazione, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di esecuzione. |
| |
TITOLO III DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI | |
Articolo 14 – Diritti 1. Gli Associati godono di tutti i diritti associativi, usufruiscono dei servizi della Confederazione, partecipano all’Assemblea e hanno diritto di voto. | Articolo 14 – Diritti 1. Gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa godono di tutti i diritti associativi, usufruiscono dei servizi della Confederazione e partecipano all’Assemblea con diritto di voto. |
| |
Articolo 15 – Obblighi 1. Gli Associati sono obbligati: a) al versamento della quota associativa annuale. I diritti di cui all'articolo 14 sono subordinati al regolare versamento della quota associativa; b) all'osservanza e al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi confederali. c) ad assicurare alla Confederazione i flussi informativi nonché l’accesso ai dati ed agli atti necessari, anche al fine di eventuali verifiche per il rispetto dei principi e degli statuti associativi. | Articolo 15 – Obblighi 1. Gli Associati sono obbligati: a) al versamento della quota associativa annuale; i diritti di cui all'articolo 14 sono subordinati al regolare versamento della quota associativa; b) all'osservanza e al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi confederali; c) ad assicurare alla Confederazione i flussi informativi nonché l’accesso ai dati ed agli atti necessari, ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 del presente Statuto. |
| |
TITOLO IV ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE | |
Articolo 16 – Organi 1. Sono organi della Confederazione: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio nazionale; c) il Consiglio di presidenza; d) il Presidente; e) l’Organo di controllo; f) il Collegio dei probiviri; g) il Consiglio dei Saggi. | Articolo 16 – Organi 1. Sono organi della Confederazione: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio nazionale; c) il Consiglio di presidenza; d) il Presidente; e) l’Organo di controllo; f) il Collegio dei Probiviri; g) il Consiglio dei Saggi. |
| |
CAPO I L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI | |
Articolo 17 – Composizione 1. L’Assemblea degli Associati è composta dai legali rappresentanti degli Associati in carica alla data dell’adunanza assembleare. 2. I membri del Consiglio nazionale, del Consiglio di presidenza, dell’Organo di controllo, del Collegio dei probiviri e del Consiglio dei Saggi nonché il Correttore, hanno diritto di partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, su tutte le questioni di competenza dell’Assemblea stessa. Essi devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione degli Associati. | Articolo 17 – Composizione 1. L’Assemblea degli Associati è composta dai legali rappresentanti degli Associati in carica alla data dell’adunanza assembleare. 2. I membri del Consiglio nazionale, del Consiglio di presidenza, dell’Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri e del Consiglio dei Saggi, nonché il Correttore, hanno diritto di partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, su tutte le questioni di competenza dell’Assemblea stessa. Essi devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione degli Associati. |
| |
Articolo 18 – Convocazione 1. Entro il trentuno di maggio di ogni anno l’Assemblea degli Associati si riunisce per deliberare l'approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno trascorso e, se non approvato in precedenza, del bilancio preventivo dell’anno in corso. 2. L’Assemblea degli Associati è convocata ogni quattro anni, entro il trenta maggio, per il rinnovo degli organi sociali. 3. L’Assemblea è altresì convocata: a) in ogni tempo, per deliberazione del Consiglio nazionale; b) per richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un decimo degli Associati o da sette federazioni regionali. 4. L’Assemblea si riunisce nel Comune di Firenze, sede della Confederazione, ovvero nel diverso Comune scelto dal Consiglio nazionale con espressa motivazione. 5. L’Assemblea é convocata dal Presidente nazionale mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, l’elenco degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, ove possibile; l’avviso é inviato a tutti gli aventi diritto almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso è inviato agli Associati presso la sede legale dell’Associazione mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti documentalmente provata la data d'invio. 6. Nello stesso avviso deve essere fissata, anche per il medesimo giorno, purché almeno un’ora dopo rispetto all’orario previsto per la prima convocazione, l’adunanza in seconda convocazione. | Articolo 18 – Convocazione 1. Entro il 20 giugno di ogni anno l’Assemblea degli Associati si riunisce per deliberare l'approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno trascorso e, se non approvato in precedenza, del bilancio preventivo dell’anno in corso. 2. L’Assemblea degli Associati è convocata ogni quattro anni, entro il 20 giugno, per il rinnovo degli organi sociali. 3. L’Assemblea è altresì convocata: a) in ogni tempo, per deliberazione del Consiglio nazionale; b) per richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un decimo degli Associati o da un terzo Federazioni regionali. 4. L’Assemblea si riunisce nel Comune di Firenze, sede della Confederazione, ovvero nel diverso Comune scelto dal Consiglio Nazionale. 5. L’Assemblea è convocata dal Presidente nazionale mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, l’elenco degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, ove possibile; l’avviso è inviato a tutti gli aventi diritto almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso è inviato agli Associati presso la sede legale dell’Associazione mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale o di comunicazione telematica, purché risulti documentalmente provata la data d'invio. 6. Nello stesso avviso deve essere fissata, anche per il medesimo giorno, purché almeno un’ora dopo rispetto all’orario previsto per la prima convocazione, l’adunanza in seconda convocazione. 7. L’Assemblea può essere svolta anche tramite modalità di videocollegamento o in modalità mista (presenza e videocollegamento), secondo quanto prescritto dall’apposito regolamento. |
| |
Articolo 19 - Validità delle riunioni 1. Le riunioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, la riunione è valida con l’intervento di almeno un quinto degli Associati.
2. Le riunioni dell’Assemblea per la modifica dello Statuto sono valide se è presente almeno la metà degli Associati. | Articolo 19 - Validità delle riunioni 1. Le riunioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa; in seconda convocazione, la riunione è valida con l’intervento di almeno un quinto degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa. 2. Le riunioni dell’Assemblea per la modifica dello Statuto sono valide se è presente, in prima convocazione almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa; in seconda convocazione la riunione è valida con l’intervento di almeno un terzo degli |
3. Le riunioni dell’Assemblea per deliberare lo scioglimento della Confederazione e la devoluzione del suo patrimonio sono valide con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. I legali rappresentanti degli Associati possono delegare il diritto di partecipazione all’Assemblea e il diritto di voto, con atto scritto, ad altro socio della stessa Associazione o, in via subordinata, al rappresentante di altra Associazione purché questi non faccia parte di organi confederali, non sia dipendente della Confederazione ovvero dipendente di un qualsiasi Associato. I legali rappresentanti che siano anche membri di organi confederali debbono delegare la partecipazione all’Assemblea e l’esercizio del diritto di voto.
5. Il rappresentante di ciascuna Associazione può essere portatore di una sola delega. La delega è conferita senza vincolo di mandato e deve pervenire alla Segreteria della Confederazione entro le ore dodici del giorno precedente la data dell’adunanza. | Associati in regola con il pagamento della quota associativa. 3. Le riunioni dell’Assemblea per deliberare lo scioglimento della Confederazione e la devoluzione del suo patrimonio sono valide con la presenza di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. 4. I legali rappresentanti degli Associati possono delegare il diritto di partecipazione all’Assemblea e il diritto di voto, con atto scritto, ad altro socio della stessa Associazione o, in via subordinata, al rappresentante di altra Associazione purché questi non faccia parte di organi confederali, non sia dipendente della Confederazione ovvero dipendente di un qualsiasi Associato. I legali rappresentanti che siano anche membri di organi confederali debbono delegare la partecipazione all’Assemblea e l’esercizio del diritto di voto. 5. Nel caso di assemblea elettiva le deleghe possono essere conferite solo ad altra associazione appartenente allo stesso collegio elettorale. 6. Il rappresentante di ciascuna Associazione può essere portatore di non più di due deleghe. |
| |
Articolo 20 – Attribuzioni 1. L’Assemblea degli Associati è l’organo deliberativo e di indirizzo della Confederazione. 2. L’Assemblea degli Associati: a) elegge il Presidente, i membri del Consiglio nazionale, i membri del Collegio dei probiviri e i membri del Consiglio dei Saggi; b) nomina l’Organo di controllo;
c) revoca gli organi di cui alle precedenti lettere a) e b) o i singoli componenti degli stessi; d) approva il bilancio consuntivo corredato dalle relazioni del Consiglio nazionale e dell’Organo di controllo;
e) delibera in ordine al bilancio preventivo corredato dalla relazione del Consiglio nazionale; f) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo politico-strategico; g) delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
h) approva il Regolamento di esecuzione del presente Statuto e delibera sulle sue | Articolo 20 – Attribuzioni 1. L’Assemblea degli Associati è l’organo deliberativo e di indirizzo della Confederazione. 2. L’Assemblea degli Associati: a) elegge il Presidente, i membri del Consiglio Nazionale e i membri del Collegio dei Probiviri; b) nomina l’Organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto dalla legge; c) revoca gli organi di cui alle precedenti lettere a) e b) o i singoli componenti degli stessi; d) approva il bilancio d’esercizio corredato dalle relazioni del Consiglio nazionale e dell’Organo di controllo e dalla relazione del revisore legale dei conti, quando previsto; e) approva il bilancio sociale; f) delibera in ordine al bilancio preventivo corredato dalla relazione del Consiglio nazionale; g) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo politico-strategico; h) delibera sulle modificazioni del presente Statuto; i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; j) approva il Regolamento di esecuzione del presente Statuto ed il Regolamento elettorale, |
modificazioni; i) delibera l’esclusione degli Associati ai sensi dell’articolo 51 del presente Statuto; j) delibera sullo scioglimento, liquidazione e conseguente devoluzione dei beni della Confederazione e ne dichiara l’estinzione;
k) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto. | deliberando sulle loro successive modificazioni; k) delibera l’esclusione degli Associati ai sensi dell’articolo 51 del presente Statuto; l) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione e conseguente devoluzione dei beni della Confederazione, dichiarandone l’estinzione; m) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto. |
| |
Articolo 21 – Validità delle deliberazioni 1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti. 2. Le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 3. Le deliberazioni relative allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio sono adottate con la maggioranza prevista dall’articolo 21, terzo comma del codice civile. | Articolo 21 – Validità delle deliberazioni 1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti in regola con il pagamento della quota associativa. 2. Le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in regola con il pagamento della quota associativa. 3. Le deliberazioni relative allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio sono adottate con la maggioranza dei tre quarti degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. |
| |
CAPO II IL CONSIGLIO NAZIONALE | |
Articolo 2– Composizione 1. Il Consiglio nazionale è composto da: a) il Presidente, che lo presiede; b) ventuno membri eletti dall’Assemblea di cui undici a suffragio universale diretto e dieci su base regionale o interregionale con le modalità stabilite dal regolamento elettorale; c) il Correttore nazionale. 2. Alle riunioni del Consiglio nazionale partecipa, con diritto di voto, il Correttore della Confederazione. 3. Alle riunioni del Consiglio Nazionale sono invitati i Presidenti delle Federazioni regionali, che partecipano con solo voto consultivo se non eletti ai sensi del comma 1. 4. Alle riunioni del Consiglio nazionale assiste il Presidente dell’Organo di controllo o altro membro dell’Organo da lui delegato. | Articolo 22 - Composizione 1. Il Consiglio nazionale è composto da: a) il Presidente, che lo presiede; b) da 30 a 36 membri eletti dall’Assemblea in base al numero delle Federazioni costituite e secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale.
2. Alle riunioni del Consiglio Nazionale può partecipare il Correttore Nazionale senza diritto di voto
3. Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipa anche l’Organo di controllo. |
| |
Articolo 23 – Convocazione 1. Il Consiglio nazionale si riunisce ogni anno entro il trenta di aprile per adottare il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso ed entro il trentuno di dicembre per adottare il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre entrambi all’Assemblea degli Associati. 2. Il Consiglio nazionale può essere altresì | Articolo 23 – Convocazione 1. Il Consiglio Nazionale si riunisce ogni anno entro il 31 maggio per approvare il progetto del bilancio d’esercizio ed entro il trentuno di dicembre per adottare il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre entrambi all’Assemblea degli Associati. 2. Il Consiglio Nazionale può essere altresì |
convocato in ogni tempo, su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza ovvero su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri nazionali o di quattro Federazioni regionali. 3. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, l’elenco degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, ove possibile; l’avviso è inviato a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; l'avviso è inviato al domicilio indicato dai singoli aventi diritto mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti documentalmente provata la data di invio. 4. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a tre giorni. 5. Il Consiglio nazionale si riunisce nel Comune di Firenze, sede della Confederazione, ovvero nel diverso Comune scelto dal Consiglio di presidenza. 6. Il Consiglio Nazionale può regolamentare la partecipazione ai propri lavori in videocollegamento. | convocato in ogni tempo, su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza ovvero su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri nazionali o di un terzo delle Federazioni regionali. 3. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, l’elenco degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, ove possibile; l’avviso è inviato a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; l'avviso è inviato al domicilio indicato dai singoli aventi diritto mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale o di comunicazione telematica, purché risulti documentalmente provata la data di invio. 4. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a tre giorni. 5. Il Consiglio Nazionale si riunisce nel Comune di Firenze, sede della Confederazione, ovvero nel diverso Comune scelto dal Consiglio di presidenza. 6. Il Consiglio Nazionale può riunirsi anche in modalità di videocollegamento, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento. |
Articolo 24 – Validità delle riunioni 1. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. | Articolo 24 – Validità delle riunioni 1. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. |
| |
Articolo 25 – Attribuzioni 1. Il Consiglio nazionale è l’organo di indirizzo politico e programmatico della Confederazione. 2. Il Consiglio nazionale: a) elegge nel suo seno, nella riunione di insediamento, il Vicepresidente, il Tesoriere e i componenti del Consiglio di presidenza, e ne delibera la revoca; b) propone alla Conferenza Episcopale Italiana i nominativi per la nomina a Correttore della Confederazione nazionale; c) nomina il segretario del Consiglio Nazionale; d) delibera sulle domande di ammissione alla Confederazione in conformità all'articolo 5, terzo comma del presente Statuto; e) delibera sul riconoscimento delle articolazioni territoriali in attuazione all’articolo 45, terzo comma del presente Statuto;
f) nomina e revoca i rappresentanti della Confederazione presso enti, aziende, istituzioni e ogni altro organismo esterno di rilevanza nazionale; g) propone all’Assemblea le modificazioni dello Statuto e del relativo Regolamento di esecuzione; | Articolo 25 – Attribuzioni 1. Il Consiglio Nazionale è l’organo di indirizzo politico e programmatico della Confederazione. 2. Il Consiglio Nazionale: a) elegge nel suo seno, nella riunione di insediamento, il Vicepresidente, il Tesoriere e i componenti del Consiglio di presidenza, e ne delibera la revoca; b) propone alla Conferenza Episcopale Italiana i nominativi per la nomina a Correttore della Confederazione Nazionale; c) nomina il segretario del Consiglio Nazionale; d) delibera sulle domande di ammissione alla Confederazione in conformità all'articolo 5, terzo comma del presente Statuto; e) delibera sul riconoscimento e sull’affiliazione delle Federazioni e dei Coordinamenti zonali, in attuazione all’articolo 45, secondo comma del presente Statuto; f) nomina e revoca i rappresentanti della Confederazione presso enti, aziende, istituzioni e ogni altro organismo esterno di rilevanza nazionale; g) propone all’Assemblea le modificazioni dello Statuto e del relativo Regolamento di esecuzione; |
h) delibera ogni anno, entro il mese di dicembre, sul bilancio preventivo ed entro il mese di aprile sul bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di presidenza e da sottoporre entrambi all’approvazione dell’Assemblea degli Associati, unitamente alle rispettive relazioni illustrative predisposte dallo stesso Consiglio nazionale e dall’Organo di controllo; i) approva i programmi di attività, anche in attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell’Assemblea; j) redige e approva il Regolamento elettorale nonché i regolamenti di organizzazione; k) stabilisce annualmente la quota da versare dagli Associati previa individuazione dei criteri da definire secondo gli indirizzi di cui all’articolo 13 del presente Statuto dandone tempestiva comunicazione agli associati; l) delibera in ordine alla pianta organica e allo stato giuridico ed economico del personale dipendente e adotta i relativi provvedimenti attuativi; m) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali della Confederazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, istituendo apposita commissione che relazionerà in Consiglio; n) conferisce le onorificenze al merito della carità e, su proposta del Consiglio di Presidenza, attestati e benemerenze; o) istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina e alla revoca dei componenti; p) cura gli interessi della Confederazione e, ove delegato, dei singoli Associati anche di fronte alle autorità amministrative e giurisdizionali; delibera sulle liti attive e passive e autorizza il Presidente a costituirsi in giudizio; q) vigila sull’operato degli Associati e delle articolazioni territoriali, anche su comunicazione del Consiglio dei Saggi, verificando i casi di non corretto funzionamento ovvero di inadempienze verso lo Statuto o verso i deliberati degli organi sovraordinati; r) dispone, nei casi di cui alla lettera precedente, eventuali protocolli di comportamento ed adotta, se opportuno, misure di affiancamento od ogni altro provvedimento ritenuto necessario, finanche di commissariamento;
s) adotta nei confronti degli Associati provvedimenti motivati di sospensione ai sensi dell’articolo 52 del presente Statuto; | h) delibera ogni anno, entro il mese di dicembre, sul bilancio preventivo ed entro il 31 maggio sul bilancio d’esercizio, predisposti dal Consiglio di presidenza e da sottoporre entrambi all’approvazione dell’Assemblea degli Associati, unitamente alle rispettive relazioni illustrative predisposte dallo stesso Consiglio Nazionale e dall’Organo di controllo, nonché dal revisore legale dei conti quando previsto; i) approva i programmi di attività, anche in attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell’Assemblea; j) redige e approva i regolamenti di organizzazione, dei servizi e degli uffici; k) stabilisce annualmente la quota da versare da parte degli Associati, previa individuazione dei criteri da definire secondo gli indirizzi di cui all’articolo 13 del presente Statuto, dandone tempestiva comunicazione agli Associati; delibera in ordine alla pianta organica e allo stato giuridico ed economico del personale dipendente e adotta i relativi provvedimenti attuativi; (competenza attribuita all’Assemblea, così come quella del reg. elettorale) l) conferisce le onorificenze al merito della carità e, su proposta del Consiglio di Presidenza, attestati e benemerenze; m) istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina e alla revoca dei componenti; n) cura gli interessi della Confederazione e, ove delegato, dei singoli Associati anche di fronte alle autorità amministrative e giurisdizionali; delibera sulle liti attive e passive e autorizza il Presidente a costituirsi in giudizio; o) vigila sull’operato degli Associati, anche su comunicazione del Collegio dei Probiviri o di altro organo confederale o federale, verificando i casi di non corretto funzionamento ovvero di inadempienze verso lo Statuto o verso i deliberati degli organi sovraordinati; p) dispone, nei casi di cui alla lettera precedente, eventuali protocolli di comportamento ed adotta, se opportuno, misure di affiancamento od ogni altro provvedimento ritenuto necessario, finanche di commissariamento, le cui proroghe però sono determinate dal Consiglio di Presidenza; q) adotta nei confronti degli Associati provvedimenti motivati di sospensione ai sensi dell’articolo 52 del presente Statuto; r) esperisce il tentativo di conciliazione delle controversie sorte fra gli Associati, previo idoneo contraddittorio, salve le competenze del Collegio dei Probiviri di cui all’articolo 40 del |
t) esperisce il tentativo di conciliazione delle controversie sorte fra gli Associati, previo idoneo contraddittorio, salve le competenze del Collegio dei probiviri di cui all’articolo 38 del presente Statuto; u) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto. | presente Statuto; s) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto. |
| |
Articolo 26 – Validità delle deliberazioni 1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti le deliberazioni s'intendono rigettate. 2. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono portate a conoscenza degli Associati mediante ogni forma di comunicazione idonea, compresa quella telematica. | Articolo 26 – Validità delle deliberazioni 1. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti le deliberazioni s'intendono rigettate. 2. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono portate a conoscenza degli Associati mediante ogni forma di comunicazione idonea, compresa quella telematica. |
| |
Articolo 27 - Decadenze e surrogazioni 1. I membri che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio nazionale decadono dal loro ufficio. La pronuncia di decadenza è assunta dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. 2. Se durante il quadriennio viene a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei membri di cui all’articolo 22, primo comma, lettera b), esso è sostituito da chi ha riportato, nella lista di appartenenza, il maggior numero di voti; il sostituto rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro sostituito. 3. La sostituzione é deliberata dal Consiglio nazionale e ha effetto immediato. 4. Nel caso venga a mancare oltre la metà dei Consiglieri eletti, il Consiglio nazionale è sciolto e rinnovato dall’Assemblea degli Associati nella prima adunanza successiva. | Articolo 27 - Decadenze e surrogazioni 1. I membri che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Nazionale decadono dal loro ufficio. La pronuncia di decadenza è assunta dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. 2. Se durante il quadriennio viene a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei membri di cui all’articolo 22, primo comma, lettera b), esso è sostituito da chi ha riportato, nella lista di appartenenza, il maggior numero di voti; il sostituto rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro sostituito. 3. La sostituzione è deliberata dal Consiglio Nazionale e ha effetto immediato. 4. Nel caso venga a mancare oltre la metà dei Consiglieri eletti, il Consiglio Nazionale è sciolto e rinnovato dall’Assemblea degli Associati nella prima adunanza successiva. |
| |
CAPO III IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA | |
Articolo 28 – Composizione 1. Il Consiglio di Presidenza si compone di sette membri. 2. Sono membri del Consiglio di Presidenza il Presidente nazionale, quattro membri, tra i quali il Vicepresidente e il Tesoriere eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno, due membri nominati dal Presidente nazionale. 3. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipa, con diritto di voto, il Correttore della Confederazione. | Articolo 28 – Composizione 1. Il Consiglio di Presidenza si compone di sette membri. 2. Sono membri del Consiglio di Presidenza: a) il Presidente nazionale; b) quattro consiglieri, tra i quali il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente aggiunto e il Tesoriere eletti dal Consiglio Nazionale nel suo seno; c) due consiglieri nominati dal Presidente nazionale. 3. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza può |
| partecipare senza diritto di voto, il Correttore della Confederazione. |
| |
Articolo 29 – Convocazione 1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, l’elenco degli argomenti da trattare e il testo delle deliberazioni proposte; l'avviso è inviato a tutti gli aventi diritto almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti documentalmente provata la data di invio. 2. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a ventiquattro ore. | Articolo 29 – Convocazione 1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, l’elenco degli argomenti da trattare e il testo delle deliberazioni proposte; l'avviso è inviato a tutti gli aventi diritto almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale o di comunicazione telematica, purché risulti documentalmente provata la data di invio. 2. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a ventiquattro ore. 3. Il Consiglio di Presidenza può riunirsi anche tramite modalità di videocollegamento, secondo quanto prescritto dall’apposito regolamento. |










Commenti